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La fattura è un documento fiscale obbligatorio, che deve essere emesso da un titolare di Partita IVA quale attestazione dell’avvenuta cessione di beni o dell’erogazione di servizi e del diritto del venditore a riscuotere il prezzo indicato.
Dunque, sono tenuti ad emettere una fattura tutti i titolari di Partita IVA, all’atto di cessione di beni e servizi, anche se esistono alcune eccezioni. L’emissione della fattura, infatti, non è obbligatoria, quando non viene richiesta dal cliente e il cedente è un commerciante al dettaglio, un agricoltore per i beni di propria produzione, quando agisce nell’ambito di prestazioni alberghiere, per i casi di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, per l’autotrasporto di persone, per il transito sulle autostrade, per la vendita di servizi in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti. Attenzione, però, perché queste categorie hanno, in ogni caso, l’obbligo di consegnare al cliente una ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, ovvero documenti alternativi, che consentono al Fisco di determinare il reddito imponibile del venditore, altrimenti non vi sarebbero tracce di questo.
La fattura deve essere emessa in due esemplari, l’originale, che va consegnata o spedita al cliente, e la copia, che deve essere conservata dall’emittente per un periodo non inferiore ai 10 anni. Per fare in modo che una fattura sia compilata regolarmente, essa deve contenere la data di emissione, il numero progressivo attribuito e che a ogni inizio di esercizio deve ripartire da uno, gli estremi identificativi dell’emittente, gli estremi identificativi dell’acquirente, il tipo di pagamento, gli estremi dei documenti di trasporto, natura, quantità e qualità dei beni ceduti, il prezzo unitario di cessione dei beni e l’ammontare complessivo da pagare, eventuali sconti praticati, l’aliquota e l’ammontare dell’IVA e il totale della fattura, ovvero l’importo che complessivamente deve versare l’acquirente.
Nel caso di operazioni non imponibili o esenti, come nel caso delle esportazioni o di fatture intra UE, non va indicato l’importo IVA, ma al suo posto il titolo di inapplicabilità e il relativo articolo di legge. Per essere più chiari, l’IVA è l’Imposta sul Valore Aggiunto, che grava sul consumatore finale, in quanto non può da questi essere detratta fiscalmente, a differenza degli acquirenti di beni e servizi nell’ambito di attività d’impresa. Esistono in Italia oggi tre differenti aliquote, una prima agevolata al 4% per i beni agricoli, una intermedia del 10% per i generi alimentari e una terza del 22% per tutti gli altri beni. Può accadere, quindi, che un titolare di partita IVA acquisti beni o servizi soggetti a differenti aliquote IVA. Per esempio, un’impresa attiva nel comparto alimentare potrebbe acquistare da un fornitore una partita di pomodori e una quantità di barattoli di vetro. I primi vengono sottoposti ad aliquota del 4% e i secondi al 22%, per cui gli importi imponibili degli uni e degli altri vanno riportati separatamente.
La normativa IVA prevede la tenuta dei registri IVA per tutti i soggetti passivi, ovvero per i venditori di beni e i prestatori di servizi. Parliamo del registro delle fatture emesse, del registro IVA acquisti e del registro dei corrispettivi. Tutte le fatture emesse devono essere annotate nell’apposito registro, entro 15 giorni dalla data di emissione, se si tratta di fatture immediate, o entro il termine di emissione della fattura, se si tratta di fatture differite. Facciamo un esempio per capire la differenza, se emetto una fattura immediata il 10 aprile, devo annotarla nel registro delle fatture emesse entro il 25 aprile, mentre se emetto una fattura differita il 10 maggio, relativamente a una partita di merce spedita il 29 aprile, la registrazione deve avvenire entro il 15 maggio.
Si tenga presente che per il versamento dell’IVA bisogna fare riferimento non alla data di registrazione della fattura differita, ma alla data di spedizione o di consegna della merce. Le fatture vanno annotate in ordine cronologico, seguendo la data di emissione, il numero progressivo di emissione, l’indicazione del cliente con nominativo o ragione sociale, l’imponibile distinto per aliquota e IVA distinta per aliquota.
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