La fattura è un documento contabile emesso da chi cede un bene o presta un servizio in favore di un cliente titolare di partita IVA. Esistono vari tipi di fattura, a seconda del momento e delle condizioni per cui avviene l’emissione. In questa guida spieghiamo in cosa consiste la fattura di acconto.
Essa è un tipo di documento che si usa quando il cliente paga in anticipo uno o più importi. In pratica, viene emessa all’atto del pagamento di un bene o servizio prenotato e contiene una descrizione molto semplice e anche senza un collegamento con il bene o servizio di cui sopra. Successivamente, nel momento in cui avviene l’effettivo acquisto del bene o la prestazione del servizio, sarà emessa la fattura vera e propria, quella accompagnatoria o immediata o differita, scomputando l’importo già versato come anticipo dal cliente e fatturato e inserendo i dati della fattura di acconto.
Nella fattura definitiva sarà indicato quindi l’importo totale relativo all’acquisto o alla prestazione ricevuta, ma da esso sarà scalato l’importo già indicato nella fattura di acconto. Facciamo un esempio, la società X ha acquistato dalla società Y una partita di merce per 10.000 euro + IVA, versando un acconto di 2.000 euro all’atto della prenotazione. La merce in questione è rappresentata da un centinaio di capi di abbigliamento. La fattura definitiva, quella emessa a seguito della cessione della merce, sarà del tipo
Acquisto capi abbigliamento maschile 10000
A dedurre fattura di acconto n. X del (data) 2000
Totale Imponibile 8000
Totale Imposta 1760
Totale 9760
In pratica l’importo fatturato nella fattura di acconto deve essere scalato da quello totale indicato con la fattura definitiva. Su tale valore netto graverà l’IVA, dato che la medesima imposta è stata applicata a suo tempo anche sull’acconto versato.
Il pagamento anticipato del corrispettivo, sia esso parziale o totale, costituisce una deroga alle regole generali relative alla fatturazione solo per la cessione di beni immobili, mentre nel caso di prestazione di servizi è il pagamento a rappresentare il fatto che genera il presupposto d’imposta. Nel caso di pagamenti anticipati è, comunque, necessario distinguere la dazione di denaro a titolo di acconto sul prezzo, con relativo obbligo di emissione della fattura, dalla corresponsione a titolo diverso, per cui risulta necessario comportarsi in maniera differente.
Per rinfrescarci la memoria, facciamo brevemente riferimento all’art.6 del D.P.R. 633/1972, in base al quale la cessione di beni immobili si considera effettuata ai fini IVA al momento della stipula del contratto, la cessione di beni mobili si considera effettuata ai fini IVA all’atto della loro consegna o spedizione e la prestazione di servizi si considera effettuata ai fini IVA all’atto del pagamento del corrispettivo. Lo stesso articolo aggiunge, però, che se anteriormente ai momenti sopra indicati avviene il pagamento di parte o tutto il prezzo concordato o, se indipendentemente dai pagamenti, viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o alla data del pagamento.
La fattura anticipata ha tutti i requisiti previsti per una fattura vera e propria, mentre bisogna fare attenzione al fatto che ciò non vale per le fatture proforma o per gli avvisi di parcella emessi dai professionisti, che nella realtà non sono documenti assimilabili alle fatture e, pertanto, risultano sprovvisti dei medesimi requisiti. Risulta essere errata la pratica seguita da molti di fatturare gli acconti ricevuti dai clienti non il giorno stesso degli incassi, ma entro il periodo di liquidazione dell’IVA.
In pratica, la fattura deve essere emessa nel momento in cui si effettua l’operazione, così come definita dall’art.6 del D.P.R. Nel caso di incasso di acconti, essa deve essere emessa, invece, esclusivamente alla data di ricevimento di tali importi e relativamente a questi ultimi. Ciò vale a prescindere che la prestazione sia stata o meno effettuata. Non trova, quindi, fondamento normativo la pratica consueta di emettere la fattura relativa agli acconti entro la fine del mese, ovvero in tempo per la liquidazione periodica dell’IVA. Unica eccezione ammessa è quella relativa alla cessione di merci documentata da un documento di trasporto, per il quale caso risulta possibile emettere la fattura differita, con la conseguenza che il ricevimento di eventuali acconti da parte del cliente potrebbe non essere fatturato.
Riepilogando, quando si riceve un acconto sul prezzo per la cessione di beni mobili o immobili o la prestazione di servizi, è obbligatoria l’emissione della fattura, tenuto conto quale sia sul piano fiscale il momento in cui l’operazione viene considerata effettuata ai fini IVA. L’importo indicato nella fattura di acconto e la relativa IVA saranno scalati dalla fattura che verrà emessa all’atto della cessione vera e propria dei beni o alla prestazione effettiva del servizio, ovvero del pagamento totale del cliente. Possibile saltare la fatturazione dell’acconto solo per le merci cedute e munite di un documento di trasporto.