Quando un’impresa cede merci o eroga servizi in favore di un altro titolare di partita IVA, è tenuta ad emettere la fattura, un documento contabile che riassume le caratteristiche e i dati salienti della transazione avvenuta, tra cui le informazioni relative all’acquirente o utente. Capita spesso, però, che un servizio venga reso nei confronti di più persone, come nel caso di un notaio che redige un atto in favore di più comproprietari di uno stesso immobile. Ci si pone allora il problema di come emettere la fattura, ovvero bisogna capire se risulta essere possibile intestarla a più persone.
L’art.21 del D.P.R. 633/1972 prevede l’obbligo di registrare le operazioni inerenti la cessione di beni o l’erogazione di servizi con l’emissione di una fattura, in formato cartaceo o elettronico. Tale emissione deve avvenire per ogni operazione rilevante ai fini impositivi e al momento in cui si considera effettuata, ai sensi dell’art.6 del succitato D.P.R.
Queste operazioni possono essere certificate da documenti, che prendono il nome di nota, parcella e altri, quindi, non necessariamente da una fattura, sempre che contengano tutti gli elementi propri di questa. In altre parole, non è essenziale utilizzare un documento che riporti il nome di fattura. L’importante è la sostanza. Questa è data dall’indicazione di una serie di informazioni obbligatorie, che sono
La denominazione della ditta o sua ragione sociale
Residenza o domicilio dei soggetti tra cui è intercorsa l’operazione
Numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizio e del cessionario o committente. Nel caso non si tratti di imprese, al posto della denominazione o ragione sociale della ditta è necessario indicare nome e cognome del cedente o prestatore di servizio e del cessionario o committente.
Da quanto abbiamo appena appreso, la norma non contiene alcuna limitazione in merito al numero dei soggetti da elencare. Bisogna riportare il nome o la denominazione o ragione sociale delle parti tra cui è intercorsa l’operazione. Visto che non è affatto detto che esse siano composte solamente da due soggetti, uno per parte, si è del tutto legittimati a indicare anche più nomi per i clienti acquirenti o committenti. La conseguenza è che la fattura può essere cointestata, come ha indirettamente fatto intendere l’Agenzia delle Entrate con le sue circolari, in merito alle detrazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico e intermediazione immobiliare.
Esempio, se due comproprietari di un immobile possono detrarre ai fini Irpef i costi relativi alla ristrutturazione o all’efficientamento energetico e se a tale fine risulta necessario essere muniti di documenti fiscali comprovanti la realizzazione di tali opere, è come se l’ente implicitamente ammettesse che un’impresa o un libero professionista può emettere una fattura cointestata, ovvero indicando nome e cognome di più soggetti, nella loro qualità di acquirenti di merci o di committenti di un servizio.
Detto questo, la legittimità dell’operazione si scontra con limiti pratici, come la difficoltà di gestione di una fattura cointestata da parte del programma utilizzato per la contabilità, oppure si pensi allo spesometro, ovvero a quegli indicatori utilizzati dal fisco per dedurre eventuali incongruenze tra redditi dichiarati e quelli effettivamente percepiti, basandosi sulle spese certificate e presunte realizzate dal singolo individuo e dal suo nucleo familiare. Ecco, quindi, che per un’impresa o un libero professionista potrebbe risultare più agevolare emettere più fatture singole, anche in riferimento alla stessa operazione, intestando a ogni acquirente o committente la quota di costo che gli spetterebbe pagare. Così, in relazione a un servizio notarile reso in favore di due comproprietari al 50% ciascuno di un immobile, il notaio potrebbe addebitare la fattura di 2.000 euro, emettendo due documenti contabili dal valore di 1000 euro, essendo le quote tra i due soggetti identiche.
L’Agenzia delle Entrate ha offerto qualche indicazione in relazione allo spesometro, così come previsto dall’art 21 del D.L. n.78/2010 per le comunicazioni obbligatorie rilevanti ai fini IVA, con cui chiarisce che le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei soggetti cointestatari. Anche in questo caso, l’ente ha confermato indirettamente la legittimità delle fatture cointestate, specificando che l’impresa che le ha emesse deve distinguere gli importi a carico di ogni acquirente o committente. In altre parole, la fattura cointestata è una prassi del tutto legittima sul piano normativo, ma essendo il nostro un paese complicato in tema di leggi e tasse, a volte potrebbe non convenire emetterle, in quanto altrimenti si potrebbero incontrare maggiori difficoltà successivamente, quando bisognerà adempiere ad altri obblighi fiscali, come l’invio di comunicazioni per ogni cliente o committente. Resta, dunque, a discrezione del titolare di partita IVA decidere se avvalersi o meno della fattura cointestata, avendo chiaro che il tempo risparmiato in fase di sua redazione potrebbe essere perduto in un momento successivo, quando bisogna ricavare i dati per singolo intestatario.