In questa guida spieghiamo come funziona la fattura con ritenuta a garanzia e proponiamo un fac simile da scaricare.
Fattura con Ritenuta a Garanzia
La ritenuta a garanzia è una somma che il committente trattiene sul corrispettivo dovuto all’appaltatore o al prestatore di servizi a tutela della corretta esecuzione dell’opera e dell’adempimento degli obblighi previdenziali e contributivi. Si tratta di un meccanismo molto diffuso sia negli appalti pubblici sia nei contratti privati, soprattutto nel settore edile e impiantistico, dove l’esecuzione dei lavori si protrae nel tempo e viene scandita da stati di avanzamento lavori (SAL) con pagamenti parziali progressivi. Le percentuali di ritenuta variano a seconda del tipo di contratto: negli appalti pubblici la legge prevede una ritenuta obbligatoria dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, mentre nei rapporti tra privati la percentuale è stabilita liberamente dalle parti, oscillando di norma tra il 5% e il 10% del valore di ciascun SAL. La finalità dell’istituto è duplice: da un lato, garantire al committente una riserva economica da utilizzare per coprire eventuali vizi, difformità o incompletezze dell’opera che emergano dopo la conclusione dei lavori; dall’altro, assicurare che l’appaltatore abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti e degli enti previdenziali.
Nel contesto degli appalti pubblici, la disciplina della ritenuta a garanzia è contenuta nell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che riproduce sostanzialmente quanto già previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del precedente D.Lgs. 50/2016. La norma stabilisce che la stazione appaltante deve in ogni caso operare la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni e che tali somme possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La ratio del meccanismo, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 44/2023, è quella di accantonare una provvista che consenta al committente pubblico di adempiere direttamente agli obblighi contributivi qualora l’appaltatore risulti inadempiente. In assenza di irregolarità, la ritenuta viene restituita all’appaltatore con la liquidazione finale del contratto.
La questione di maggiore complessità pratica riguarda il momento e le modalità di fatturazione delle somme trattenute a titolo di ritenuta a garanzia. Il tema è stato a lungo dibattuto tra l’Agenzia delle Entrate, la giurisprudenza e le associazioni di categoria, e ha trovato un punto di svolta con la sentenza della Corte di Cassazione n. 16977 del 5 ottobre 2012. In quella pronuncia, la Suprema Corte ha accolto l’orientamento sostenuto dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), stabilendo che nei contratti di appalto, sia pubblici che privati, le ritenute a garanzia trattenute dal committente in relazione ai vari SAL devono essere fatturate e assoggettate a IVA solo al termine dei lavori e a seguito del collaudo. La motivazione risiede nel fatto che, in base alla clausola contrattuale, l’importo delle ritenute non è immediatamente esigibile e non può essere considerato come corrispettivo fino all’esito positivo del collaudo e alla verifica dell’esatto adempimento. Per le prestazioni di servizi, l’art. 6 del D.P.R. 633/1972 prevede che l’operazione si consideri effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, e poiché la ritenuta non viene materialmente pagata fino allo svincolo, il momento impositivo ai fini IVA si colloca proprio in corrispondenza dell’effettiva erogazione.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in modo significativo sulla questione con la risposta a interpello n. 52 del 28 febbraio 2025, che ha fornito chiarimenti definitivi sulle modalità di fatturazione delle ritenute a garanzia, con particolare riferimento al regime di split payment. Nella risposta, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che le ritenute a garanzia concorrono a formare la base imponibile IVA, in forza del principio di onnicomprensività sancito dall’art. 13 del D.P.R. 633/1972, secondo cui il corrispettivo comprende tutto ciò che è dovuto al cedente o al prestatore in base alle condizioni contrattuali. Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che l’appaltatore può legittimamente adottare entrambe le modalità di fatturazione: può emettere fattura per l’intero importo della prestazione, includendo anche la quota trattenuta a titolo di ritenuta, oppure può fatturare al netto della ritenuta e rinviare la fatturazione della quota residua al momento dell’effettivo svincolo. In entrambi i casi, l’aspetto fondamentale è che l’esigibilità dell’IVA resta ancorata al momento del pagamento effettivo del corrispettivo, il che significa che sulla parte di corrispettivo trattenuta l’IVA non diventa esigibile fino alla liquidazione finale.
Questa distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti per l’impresa. Se l’appaltatore sceglie di fatturare al lordo della ritenuta, espone in fattura l’intero corrispettivo maturato comprensivo della quota trattenuta, applicandovi l’IVA sull’intero importo. Il committente, ricevuta la fattura, pagherà materialmente solo la quota al netto della ritenuta, mentre l’IVA sulla parte trattenuta verrà versata all’Erario solo al momento dell’effettivo svincolo (nel caso di enti pubblici in split payment) oppure diverrà esigibile per l’appaltatore in quel momento (nel caso di committenti privati). Se invece l’appaltatore sceglie di fatturare al netto, emetterà una fattura per il solo importo effettivamente incassato e provvederà a emettere una fattura separata per la ritenuta al momento della sua restituzione, a seguito del collaudo o della verifica di conformità. Quest’ultimo approccio è quello che la Cassazione ha ritenuto corretto nella sentenza del 2012, e che l’Agenzia delle Entrate ha confermato nella propria risposta del 2013 all’ANCE, qualificandolo come pienamente legittimo sotto il profilo fiscale.
Nei rapporti tra privati la situazione è analoga sotto il profilo dei principi, ma la disciplina è rimessa alla libera determinazione delle parti nel contratto di appalto. La percentuale della ritenuta, le condizioni per il suo svincolo e i termini temporali vengono negoziati tra committente e appaltatore e inseriti nel contratto. Le percentuali più comuni negli appalti privati si attestano tra il 5% e il 10% del valore di ciascun SAL, con svincolo subordinato generalmente al decorso del periodo di garanzia sull’opera eseguita, che può variare dai sei mesi ai due anni a seconda della tipologia di lavoro. È importante che il contratto disciplini con precisione questi aspetti, poiché l’assenza di una previsione contrattuale chiara può generare contenzioso sia sul piano civilistico che su quello fiscale, in particolare riguardo al momento in cui l’appaltatore è tenuto a emettere fattura per la quota trattenuta.
Un ulteriore aspetto da considerare è il trattamento contabile della ritenuta a garanzia nel bilancio dell’appaltatore. La somma trattenuta dal committente rappresenta un credito per l’impresa, che viene iscritto tra i crediti verso clienti fino al momento dell’incasso. L’eventuale mancato svincolo della ritenuta, ad esempio perché il committente la utilizza per rimediare a difetti dell’opera o per adempiere a obblighi contributivi dell’appaltatore inadempiente, può dar luogo a una sopravvenienza passiva nel bilancio dell’impresa che subisce la trattenuta. È fondamentale che l’appaltatore monitori attentamente lo stato delle ritenute accumulate sui diversi cantieri, poiché importi significativi di ritenute non svincolate possono incidere in misura rilevante sulla liquidità e sul capitale circolante dell’impresa. La mancata fatturazione delle ritenute fino al momento dello svincolo presenta anche il vantaggio di non anticipare il versamento dell’IVA su somme non ancora incassate, con un beneficio finanziario che può essere significativo per le imprese edili che operano su più cantieri contemporaneamente.
Esempio di Fattura con Ritenuta a Garanzia
Nome Impresa / Ditta Appaltatrice
Via …………………….. n. ….., CAP ……… Città (Prov.)
Tel. …………………….. | Email: ……………………..
Codice Fiscale: ……………………..
Partita IVA: ……………………..
Codice SDI: …………………….. | PEC: ……………………..
Spett.le
Committente / Stazione Appaltante ……………………..
Via …………………….. n. ….., CAP ……… Città (Prov.)
Codice Fiscale: ……………………..
Partita IVA: ……………………..
| FATTURA N° | ………. / 20…. | Data: | …./…./20…. |
Riferimenti contratto e cantiere
| Contratto / Ordine n°: | …………………….. del …./…./20…. |
| CIG: | …………………….. |
| CUP (se applicabile): | …………………….. |
| Cantiere / Immobile: | …………………….. |
| SAL n°: | ………. Periodo: dal …./…./20…. al …./…./20…. |
| % Ritenuta a garanzia: | ……….% (es. 0,50% / 5% / 10%) |
OPZIONE A: Fattura SAL al netto della ritenuta a garanzia
L’IVA si applica solo sull’importo effettivamente esigibile. La ritenuta sarà fatturata separatamente allo svincolo (cfr. Cass. n. 16977/2012).
| Descrizione | Importo (€) |
|---|---|
| Lavori eseguiti come da SAL n° ………. relativi a …………………….. | ………. |
| Deduzione ritenuta a garanzia (……….%) ai sensi del contratto | – ………. |
| Imponibile netto (al netto della ritenuta) | ………. |
| Imponibile | € ………. |
| IVA 22% | € ………. |
| TOTALE FATTURA | € ………. |
Ritenuta a garanzia trattenuta e non fatturata: € ………. (da fatturare allo svincolo a seguito di collaudo/verifica di conformità).
OPZIONE B: Fattura SAL al lordo della ritenuta a garanzia
L’IVA si applica sull’intero corrispettivo comprensivo della ritenuta (art. 13 D.P.R. 633/1972). L’esigibilità IVA sulla quota trattenuta resta sospesa fino al pagamento effettivo (AdE interpello n. 52/2025).
| Descrizione | Importo (€) |
|---|---|
| Lavori eseguiti come da SAL n° ………. relativi a …………………….. Importo comprensivo della ritenuta a garanzia del ……….% | ………. |
| Imponibile | € ………. |
| IVA 22% | € ………. |
| TOTALE FATTURA | € ………. |
Dettaglio pagamento:
Importo da corrispondere immediatamente: € ……….
Ritenuta a garanzia trattenuta (……….%): € ……….
Svincolo ritenuta: a seguito di collaudo / verifica di conformità e rilascio DURC
OPZIONE C: Fattura di svincolo ritenute a garanzia (a fine lavori)
Da utilizzare esclusivamente con l’Opzione A. Questa fattura viene emessa a seguito dell’approvazione del collaudo o della verifica di conformità e del rilascio del DURC regolare.
| Descrizione | Importo (€) |
|---|---|
| Svincolo ritenute a garanzia relative al contratto n° ………. del …./…./20…. Ritenute accumulate su SAL n° …. / …. / …. / …. a seguito di collaudo/verifica di conformità approvato in data …./…./20…. | |
| Ritenuta garanzia su SAL n° 1 (Fatt. n° ………. del …./…./20….) | € ………. |
| Ritenuta garanzia su SAL n° 2 (Fatt. n° ………. del …./…./20….) | € ………. |
| Ritenuta garanzia su SAL n° 3 (Fatt. n° ………. del …./…./20….) | € ………. |
| Ritenuta garanzia su SAL n° …. (Fatt. n° ………. del …./…./20….) | € ………. |
| Totale ritenute svincolate (imponibile) | € ………. |
| IVA 22% | € ………. |
| TOTALE FATTURA | € ………. |
Condizioni di pagamento
Mezzo di pagamento: Bonifico Bancario
IBAN: ……………………..
Intestato a: ……………………..
Banca: ……………………..
Scadenza pagamento: entro ………. giorni dalla data di fatturazione
Note e riferimenti normativi
Ritenuta a garanzia operata ai sensi di: ☐ Art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023 (appalti pubblici, 0,50%)
☐ Clausola contrattuale (appalti privati, ……….%)
Condizioni di svincolo: approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.
Rif. normativo IVA: art. 6 e art. 13 D.P.R. 633/1972. Rif. giurisprudenziale: Cass. n. 16977/2012; AdE interpello n. 52/2025.
Guida rapida alla scelta (cancellare questo riquadro nella fattura definitiva)
Opzione A (al netto): si fattura solo l’importo effettivamente incassato, escludendo la ritenuta dalla base imponibile IVA. La ritenuta verrà fatturata con una fattura separata (Opzione C) dopo il collaudo. Approccio confermato dalla Cassazione (sent. n. 16977/2012) e dall’Agenzia delle Entrate (risposta ANCE 2013).
Opzione B (al lordo): si fattura l’intero corrispettivo comprensivo della ritenuta. L’IVA sulla quota trattenuta non è esigibile fino al pagamento effettivo. Approccio ammesso dall’AdE (interpello n. 52/2025). Non richiede fattura separata di svincolo.
Opzione C (svincolo): fattura da emettere solo se si è scelta l’Opzione A. Viene emessa a fine lavori quando il committente restituisce le ritenute accumulate.
Distinti saluti,
Firma e timbro
Fac Simile Fattura con Ritenuta a Garanzia
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile fattura con ritenuta a garanzia.