La Fattura

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Fattura con Split Payment – Esempio e Fac Simile

In questa guida spieghiamo come funziona la fattura con split payment e proponiamo un fac simile da scaricare.

Fattura con Split Payment

La fattura con split payment è il documento fiscale emesso secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti, disciplinato dall’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e introdotto nell’ordinamento italiano dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Questo regime prevede che l’IVA esposta in fattura dal fornitore non venga da questi incassata, ma sia versata direttamente all’Erario dall’acquirente, tipicamente un ente della Pubblica Amministrazione o un altro soggetto individuato dalla legge. Il corrispettivo viene così scisso in due flussi distinti: l’imponibile, che il committente paga al fornitore, e l’imposta sul valore aggiunto, che il committente versa direttamente allo Stato. L’obiettivo della disciplina è contrastare l’evasione e le frodi IVA, garantendo all’Erario la riscossione immediata dell’imposta senza passare per il fornitore.

Il meccanismo dello split payment opera in deroga alle regole ordinarie dell’IVA europea e per questo necessita di un’autorizzazione specifica da parte del Consiglio dell’Unione Europea. Con la Decisione di esecuzione 2023/1552, il Consiglio ha autorizzato l’Italia a prorogare l’applicazione della scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2026. Questa proroga ha tuttavia introdotto una modifica rilevante: a decorrere dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana sono state escluse dal perimetro soggettivo dello split payment, come recepito dall’articolo 10 del D.L. 84/2025. Per queste società, pertanto, l’IVA torna a essere liquidata e versata dal fornitore secondo le regole ordinarie. Restano invece pienamente soggetti al regime, fino alla scadenza del 30 giugno 2026, tutti gli altri destinatari previsti dalla normativa.

I soggetti nei cui confronti si applica lo split payment sono le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona), le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per almeno il 70 per cento del fondo di dotazione, le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche e le società partecipate per almeno il 70 per cento del capitale da amministrazioni pubbliche o da enti e società già soggetti alla disciplina. Gli elenchi completi e aggiornati di tali soggetti sono pubblicati annualmente sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e possono essere consultati tramite il codice fiscale dell’ente.

Non tutte le operazioni rientrano nel campo di applicazione dello split payment. Sono escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o non soggette a IVA, le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge, in cui l’IVA è già a carico del committente), le operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’esposizione dell’imposta in fattura e le prestazioni rese a favore dei dipendenti di enti soggetti alla scissione dei pagamenti qualora la fattura sia intestata al dipendente stesso. Dal 2018, per effetto dell’articolo 12 del D.L. 87/2018 (cosiddetto Decreto Dignità), sono esclusi dalla scissione dei pagamenti anche i compensi dei professionisti assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o di imposta ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 600/1973, come ad esempio avvocati, commercialisti, notai e medici. Sono inoltre esclusi i lavoratori autonomi che aderiscono al regime forfettario o al regime dei minimi.

Per quanto riguarda la compilazione della fattura, il fornitore emette il documento secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972, indicando l’imponibile, l’aliquota applicabile e l’importo dell’IVA. Deve inoltre riportare la dicitura obbligatoria “Operazione soggetta a split payment ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972” oppure, più sinteticamente, “scissione dei pagamenti”. Nel caso della fattura elettronica, che è obbligatoria per le operazioni verso la Pubblica Amministrazione e verso la generalità dei soggetti passivi IVA, l’adempimento si perfeziona valorizzando con la lettera “S” il campo 2.2.2.8 del tracciato XML, denominato “Esigibilità IVA”. Questo campo segnala al Sistema di Interscambio (SdI) e all’acquirente che l’imposta non deve essere corrisposta al fornitore ma versata direttamente all’Erario.

Dal punto di vista contabile, il fornitore registra la fattura nel registro IVA vendite annotando regolarmente l’imposta, che tuttavia non concorre alla liquidazione periodica IVA poiché non viene effettivamente incassata. L’acquirente, dal canto suo, versa l’IVA all’Erario secondo le modalità previste: l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione o della registrazione della fattura stessa.

Uno degli aspetti più rilevanti per le imprese fornitrici riguarda l’impatto finanziario dello split payment sulla gestione della liquidità. Poiché il fornitore non incassa l’IVA sulle vendite ma continua a versarla sugli acquisti, si trova strutturalmente in una posizione di credito IVA nei confronti dell’Erario. Per mitigare questo squilibrio, la normativa prevede che le operazioni soggette a scissione dei pagamenti rientrino tra quelle che danno diritto al rimborso IVA in via prioritaria, anche su base trimestrale attraverso la presentazione del modello IVA TR. In caso di errata applicazione del regime, ad esempio emettendo una fattura in split payment quando non dovuto o viceversa, il fornitore è tenuto a emettere una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 633/1972 e a riemettere la fattura corretta, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E/2017. L’omesso o ritardato versamento dell’IVA da parte dell’ente acquirente è invece soggetto alla sanzione del 30 per cento dell’imposta non versata.

Per verificare se un determinato cliente rientri tra i soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti, è sempre consigliabile consultare gli elenchi ufficiali pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e il portale dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Eventuali inclusioni o esclusioni nel corso dell’anno hanno effetto dalla data di aggiornamento degli elenchi.

Esempio Fattura con Split Payment

ROSSI COSTRUZIONI S.R.L.

Via Giuseppe Verdi, 18 – 10121 Torino (TO)

P.IVA: 01234567890 – C.F.: 01234567890

PEC: rossicostruzioni@pec.it

Tel. 011 1234567

FATTURA

Numero:47/2025
Data:15/03/2025

Destinatario

Comune di Torino

Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino (TO)

C.F.: 00514490010

Codice Univoco Ufficio (SDI): XXXXXX

CIG: Z4F3A1B2C3

DescrizioneQ.tàPrezzo unit.IVA %Importo
Lavori di manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento – Scuola Elementare “G. Rodari”, come da contratto rif. TO-2025-0311€ 8.500,0022%€ 8.500,00
Fornitura e posa in opera n. 3 radiatori in alluminio mod. EcoTherm 7003€ 420,0022%€ 1.260,00
Materiali di consumo (raccorderia, guarnizioni, valvole termostatiche)1€ 240,0022%€ 240,00
Totale imponibile€ 10.000,00
IVA 22%€ 2.200,00
Totale documento€ 12.200,00

Importo da corrispondere al fornitore

Totale imponibile (netto da corrispondere)€ 10.000,00
IVA trattenuta e versata all’Erario dal committente€ 2.200,00

Modalità di pagamento

Bonifico bancario entro 30 giorni data fattura
IBAN: IT60 X054 2801 0000 0000 1234 567
Intestato a: Rossi Costruzioni S.r.l.

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. L’IVA esposta in fattura non viene incassata dal cedente/prestatore. L’imposta è versata direttamente all’Erario dal cessionario/committente. Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti).

Note

Fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI). Campo XML 2.2.2.8 “EsigibilitaIVA” valorizzato con “S”. Documento valido ai fini fiscali solo nella versione XML originale. Il presente PDF di cortesia è prodotto a scopo di consultazione.

Questo esempio di fattura ha finalità esclusivamente didattiche e illustrative. Non costituisce un documento fiscale reale e non ha alcun valore legale.

Fac Simile Fattura con Split Payment Word

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile fattura con split payment​.

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Fac Simile Fattura con Split Payment
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