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Fattura per Indennità Suppletiva di Clientela – Esempio e Fac Simile

In questa guida spieghiamo come funziona la fattura per indennità suppletiva di clientela e proponiamo un fac simile da scaricare.

Fattura Indennità Suppletiva di Clientela

Quando un contratto di agenzia si conclude, l’agente di commercio matura il diritto a ricevere una serie di somme che compongono complessivamente l’indennità di fine rapporto. Tra queste, l’indennità suppletiva di clientela (spesso indicata con la sigla ISC) è uno degli importi più rilevanti e, al tempo stesso, uno di quelli attorno ai quali si concentrano più dubbi sul piano fiscale e documentale. Capire come emetterla correttamente, cosa deve contenere il documento fiscale e come viene tassata è fondamentale tanto per l’agente quanto per la casa mandante.

L’indennità suppletiva di clientela è sempre dovuta all’agente alla cessazione del contratto di agenzia, tranne nell’ipotesi in cui il contratto si sciolga per fatto a lui imputabile o si risolva consensualmente. Non spetta quindi all’agente che receda volontariamente dal contratto, salvo il caso in cui il recesso sia assistito da giusta causa o dovuto a causa di forza maggiore, o quando la cessazione del rapporto sia dovuta a recesso del preponente per colpa dell’agente che costituisca grave inadempimento.

A differenza dell’indennità legale prevista dall’art. 1751 del Codice Civile, quella suppletiva prevista dagli Accordi Economici Collettivi non richiede la prova dell’incremento della clientela né dei vantaggi futuri per il preponente. Spetta quasi automaticamente quando il contratto si scioglie per iniziativa della casa mandante senza giusta causa o per circostanze attribuibili all’agente come la pensione di vecchiaia.

Sul piano del calcolo, l’indennità suppletiva di clientela viene calcolata sull’ammontare globale delle provvigioni maturate per l’intera durata del rapporto di agenzia, anche se tali somme non sono state ancora corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Nel computo rientrano anche le somme corrisposte dalla preponente a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti e indennità di incasso, oltre a quanto eventualmente pattuito dalle parti nel contratto. Il sistema di calcolo segue scaglioni per anzianità di servizio: il 3% sui primi tre anni, il 3,5% dal quarto al sesto anno e il 4% dal settimo anno in poi, con alcune differenze tra l’AEC Commercio e l’AEC Industria.

Ai sensi dell’art. 1751, comma 5, del Codice Civile, l’agente decade dal diritto di percepire l’indennità suppletiva della clientela se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti. Questo termine di decadenza è perentorio e va rispettato scrupolosamente.

Il primo aspetto da conoscere prima di emettere qualsiasi documento fiscale è il regime IVA. Tutte le indennità di fine rapporto, e dunque l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità meritocratica, il FIRR, l’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., l’indennità di incasso e l’indennità di preavviso, non sono soggette a IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del DPR 633/1972, vista la loro natura risarcitoria, non essendo in alcun modo correlate a una prestazione di servizio e di conseguenza fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del requisito soggettivo. Sul documento fiscale, sia che si tratti di ricevuta sia di fattura, è obbligatorio inserire la dicitura “Operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), DPR 633/1972”. Poiché l’importo è esente IVA, per il principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo, va applicata una marca da bollo da 2 euro.

Il tipo di documento da emettere cambia radicalmente a seconda della forma giuridica con cui l’agente svolge la propria attività. Questa distinzione è forse il punto più delicato dell’intera procedura e genera frequenti errori nella pratica. Se l’agente è una ditta individuale o società di persone, l’indennità non rappresenta reddito di impresa ai sensi dell’art. 56, comma 3, lett. a), del TUIR, quindi non deve emettere fattura, ma una semplice ricevuta su cui applicare una ritenuta d’acconto pari al 20%. Questa indicazione, confermata dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 105/E/2005, chiarisce che l’indennità suppletiva di clientela percepita da ditte individuali e società di persone non transita come reddito d’impresa ma come reddito di lavoro autonomo non professionale ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. e), del TUIR. Se invece l’agenzia è una società di capitali, allora l’indennità di fine rapporto rappresenta reddito di impresa e quindi la società non può emettere una ricevuta con ritenuta d’acconto, ma deve emettere regolare fattura. In tale fattura non deve essere inserita l’IVA, essendo l’indennità un titolo risarcitorio. Per le società di capitali le indennità concorrono alla formazione del reddito d’impresa, con assoggettamento a IRES secondo il principio di competenza economica.

Per le ditte individuali e le società di persone, al momento della liquidazione dell’indennità il preponente opera una ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20%, utilizzando il codice tributo 1040. Quando la mandante paga l’indennità, entro il 16 del mese successivo al pagamento deve provvedere a versare la ritenuta d’acconto all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24. Per le società di capitali, invece, sulle indennità di fine rapporto non va applicata la ritenuta d’acconto. È la società stessa che includerà l’importo nel proprio reddito d’impresa e lo tasserà attraverso il meccanismo ordinario dell’IRES.

A norma dell’articolo 53, comma 2, lett. e), del TUIR, le indennità percepite da agenti imprenditori individuali rientrano nel perimetro degli “altri redditi di lavoro autonomo” e sono soggette a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. d), del TUIR. La tassazione separata è la regola generale per queste somme, ma non è l’unica opzione. È tuttavia concessa all’agente, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del TUIR, la facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. In quel caso l’importo confluirebbe nel reddito complessivo soggetto a tassazione ordinaria IRPEF. Per il regime della tassazione separata sull’indennità suppletiva di clientela incassata, l’agente non è tenuto ad effettuare alcuna variazione fiscale, in considerazione del fatto che tale indennità non transita dal quadro RG ma nel quadro RM per la tassazione separata.

Dal lato della casa mandante, vale la pena ricordare che gli accantonamenti al fondo per le indennità di cessazione del rapporto di agenzia sono deducibili per competenza, anche con riferimento alla componente dell’indennità suppletiva di clientela. La Cassazione, con le sentenze nn. 13506, 13507 e 13508 dell’11 giugno 2009, ha definitivamente riconosciuto la deducibilità per competenza nell’esercizio di imputazione a conto economico.

Un aspetto da non trascurare riguarda i contributi Enasarco. A differenza dell’indennità sostitutiva del preavviso, che è equiparata alle provvigioni e su cui vanno calcolati anche i contributi previdenziali Enasarco, l’indennità suppletiva di clientela non è assoggettata a contributi Enasarco. Questo vale sia per le ditte individuali e le società di persone sia per le società di capitali.Compilare correttamente il documento fiscale per l’indennità suppletiva di clientela richiede quindi di verificare attentamente la forma giuridica dell’agente, applicare o meno la ritenuta d’acconto del 20%, non indicare alcun importo IVA inserendo la dicitura di esclusione, apporre la marca da bollo da 2 euro quando prevista e indicare con precisione l’importo lordo, la ritenuta e il netto a pagare. Errori in questi passaggi possono generare problemi in dichiarazione dei redditi per l’agente e responsabilità solidali per il preponente nel versamento delle ritenute.

Esempio Fattura per Indennità Suppletiva di Clientela

Esempio 1 – Ricevuta per Indennità Suppletiva di Clientela

Da utilizzare quando l’agente è una ditta individuale o società di persone (SNC, SAS). In questo caso si emette una ricevuta (non fattura) con ritenuta d’acconto del 20%.

Mittente (Agente):

Mario Rossi

Agente di Commercio – Ditta Individuale

Via Roma 10 – 12100 Cuneo (CN)

C.F.: RSSMRA80A01D205Z – P.IVA: 03456789012

Iscrizione Enasarco Matr. n. 12345678

Spett.le (Preponente):

Alfa Commerciale S.r.l.

Via Industria 50 – 10100 Torino (TO)

C.F. e P.IVA: 09876543210

Ricevuta n. 01/2026Data: 03/04/2026

Oggetto: Indennità suppletiva di clientela ex AEC Commercio – cessazione contratto di agenzia del 01/01/2015, cessato in data 31/03/2026 per iniziativa della casa mandante.

DescrizioneImporto (€)
Indennità suppletiva di clientela ai sensi dell’AEC Commercio,
calcolata sulle provvigioni maturate dal 01/01/2015 al 31/03/2026
(totale provvigioni: € 350.000,00)
12.950,00
Imponibile12.950,00
IVAEsclusa
Ritenuta d’acconto 20% (art. 25, co. 1, D.P.R. 600/1973)– 2.590,00
Marca da bollo (€ 2,00 – ID: 01234567890123)2,00
NETTO A PAGARE10.362,00

Operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972 – indennità a carattere risarcitorio.

Ritenuta d’acconto IRPEF del 20% ai sensi dell’art. 25, co. 1, D.P.R. 600/1973 – codice tributo 1040.

Importo non soggetto a contributo Enasarco.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario
IBAN: IT60 X054 2803 2000 0000 1234 567 – Banca Esempio S.p.A.

In fede,

Mario Rossi

Esempio 2 – Fattura per Indennità Suppletiva di Clientela

Da utilizzare quando l’agente è una società di capitali (SRL, SPA, SAPA). In questo caso si emette fattura senza ritenuta d’acconto e senza IVA.

Mittente (Agente):

Bianchi Agenzie S.r.l.

Sede legale: Corso Europa 25 – 12100 Cuneo (CN)

C.F. e P.IVA: 01234567890 – REA CN-123456

Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

Iscrizione Enasarco Matr. n. 87654321

Spett.le (Preponente):

Gamma Distribuzione S.p.A.

Via dell’Industria 100 – 20100 Milano (MI)

C.F. e P.IVA: 05678901234

Fattura n. 12/2026Data: 03/04/2026

Oggetto: Indennità suppletiva di clientela ex AEC Commercio – cessazione contratto di agenzia del 15/03/2018, cessato in data 28/02/2026 per iniziativa della casa mandante.

DescrizioneImporto (€)
Indennità suppletiva di clientela ai sensi dell’AEC Commercio,
calcolata sulle provvigioni maturate dal 15/03/2018 al 28/02/2026
(totale provvigioni: € 480.000,00)
17.400,00
Imponibile17.400,00
IVAEsclusa
Marca da bollo (€ 2,00 – ID: 09876543210987)2,00
TOTALE FATTURA17.402,00

Operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972 – indennità a carattere risarcitorio.

Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto (società di capitali – reddito d’impresa).

Importo non soggetto a contributo Enasarco.

Imposta di bollo da € 2,00 assolta sull’originale (art. 13.1 Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972).

Modalità di pagamento: Bonifico bancario
IBAN: IT60 X054 2803 2000 0000 9876 543 – Banca Esempio S.p.A.

Per Bianchi Agenzie S.r.l.

L’Amministratore Unico

Luigi Bianchi

⚠ Note importanti

Quando si emette fattura e quando ricevuta?

  • Ditta individuale / Società di persone (SNC, SAS): si emette una ricevuta con ritenuta d’acconto del 20% (codice tributo 1040). L’indennità costituisce reddito da lavoro autonomo soggetto a tassazione separata (art. 17, co. 1, lett. d, TUIR).
  • Società di capitali (SRL, SPA): si emette fattura senza ritenuta d’acconto. L’indennità concorre alla formazione del reddito d’impresa (IRES).

IVA: Tutte le indennità di fine rapporto di agenzia sono escluse da IVA (art. 2, co. 3, lett. a, D.P.R. 633/1972) in quanto hanno natura risarcitoria.

Marca da bollo: Essendo l’operazione fuori campo IVA, è obbligatoria la marca da bollo da € 2,00 per importi superiori a € 77,47 (principio di alternatività IVA/bollo).

Enasarco: L’indennità suppletiva di clientela non è soggetta a contributi Enasarco (a differenza dell’indennità sostitutiva di preavviso, che lo è).

Questo è un esempio generico a scopo illustrativo. Si consiglia di verificare gli importi e le diciture con il proprio commercialista.

Fac Simile Fattura per Indennità Suppletiva di Clientela

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile fattura per indennità suppletiva di clientela.

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