In questa guida spieghiamo come funziona la fattura omaggio senza rivalsa Iva e proponiamo un fac simile da scaricare.
Fattura Omaggio Senza Rivalsa Iva
Le cessioni gratuite di beni a clienti, fornitori o dipendenti sono una pratica diffusa nel mondo aziendale, legata a strategie promozionali, relazioni commerciali o semplicemente a momenti celebrativi come le festività. Dal punto di vista fiscale, però, questo tipo di operazione è tutt’altro che semplice, e la scelta di non addebitare l’IVA al destinatario dell’omaggio apre un percorso normativo che richiede attenzione sia in fase di emissione del documento sia nella gestione contabile. Conoscere la disciplina della fattura omaggio senza rivalsa IVA è fondamentale per evitare errori che possono tradursi in irregolarità fiscali e sanzioni.
Il punto di partenza è l’articolo 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/1972, che disciplina le cessioni gratuite di beni. La norma prevede che le cessioni gratuite dei beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa siano operazioni imponibili ai fini IVA, a prescindere dal costo unitario dei beni. Questo significa che quando un’azienda cede gratuitamente prodotti che normalmente produce o vende, deve applicare l’IVA sulla cessione. Il principio della rivalsa, che obbliga ordinariamente chi emette fattura ad addebitare l’IVA al destinatario, trova però un’eccezione importante nel caso degli omaggi. La rivalsa dell’IVA addebitata in fattura non è obbligatoria ai sensi dell’articolo 18 del DPR 633/1972 e, come spesso accade, l’IVA rimane a carico del cedente e costituisce un costo indeducibile ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del TUIR. In pratica, l’impresa che decide di omaggiare il cliente senza chiedergli nulla, nemmeno l’imposta, si fa carico integralmente del peso fiscale dell’operazione.
La prima distinzione che ogni operatore deve fare riguarda la natura del bene ceduto gratuitamente. Se si tratta di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’operazione è imponibile IVA e richiede l’emissione di un documento fiscale. Se invece il bene ceduto gratuitamente non rientra nell’attività tipica dell’impresa, la disciplina cambia radicalmente. Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa non costituiscono cessioni di beni se il costo unitario non è superiore a 50 euro e se non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’IVA. Questo significa che un’azienda manifatturiera che regala bottiglie di vino ai propri clienti per il Natale si trova in una situazione diversa rispetto a una cantina che omaggia le proprie bottiglie di produzione. Nel primo caso, trattandosi di beni estranei all’attività, la cessione è fuori campo IVA se il costo unitario non supera 50 euro e se non è stata detratta l’IVA all’acquisto; nel secondo caso, essendo beni oggetto dell’attività, la cessione è imponibile IVA e richiede documentazione fiscale. Per i beni non oggetto dell’attività con valore superiore a 50 euro, l’IVA assolta sull’acquisto è indetraibile e la cessione gratuita è comunque fuori dal campo di applicazione dell’IVA, con conseguente assenza di obblighi fatturazione.
Quando l’azienda cede beni oggetto della propria attività e decide di non addebitare l’IVA al destinatario, esistono tre modalità operative previste dalla normativa. L’impresa può scegliere di emettere una fattura con applicazione dell’IVA senza però addebitarla al cliente, specificando in fattura che si tratta di una cessione gratuita senza rivalsa ai sensi dell’art. 18 del DPR 633/1972; emettere un’autofattura in un unico esemplare da annotare nel registro delle fatture emesse con indicazione che si tratta di autofattura per omaggi, con la possibilità di emettere un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese; oppure tenere uno specifico registro degli omaggi nel quale annotare cronologicamente l’ammontare delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota. La dicitura da inserire obbligatoriamente nella fattura emessa verso il cliente è: “Cessione gratuita art. 2 DPR 633/72 senza obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/72”. Per le fatture elettroniche omaggi occorre inserire il codice esenzione N2. Dal punto di vista tecnico, la struttura della fattura omaggio senza rivalsa prevede che l’imponibile sia stornato, ovvero inserito e poi sottratto, mentre viene comunque indicato il valore dell’IVA. Il totale da pagare risulterà pari a zero, ma l’IVA risultante è quella che l’azienda dovrà versare allo Stato.
Un aspetto tecnico rilevante riguarda la base imponibile su cui calcolare l’IVA negli omaggi. Trattandosi di cessioni gratuite, non esiste un corrispettivo pattuito. La norma prevede che la base imponibile IVA sia costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Questo vale sia per i beni acquistati da terzi sia per i beni autoprodotti dall’impresa, per i quali si fa riferimento al costo di produzione.
Nel caso in cui l’impresa decida di non esercitare la rivalsa, indipendentemente dalla modalità utilizzata, l’IVA rimane a carico del soggetto che ha ceduto i beni e sarà un costo indeducibile. Questo è un punto importante da tenere presente nella gestione contabile: l’IVA assolta sugli omaggi senza rivalsa non può essere portata in deduzione dal reddito d’impresa, ma deve essere registrata tra i costi non deducibili, tipicamente nella voce B.14 del Conto Economico tra gli Oneri diversi di gestione.
Sul piano delle imposte dirette, i costi sostenuti per gli omaggi a clienti e fornitori rientrano generalmente nelle spese di rappresentanza disciplinate dall’art. 108, comma 2, del TUIR e dal D.M. 19 novembre 2008. Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR, gli omaggi sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a 50 euro. Per gli omaggi di valore superiore, le spese rientrano nei limiti percentuali previsti per le spese di rappresentanza, che variano in funzione dei ricavi dell’impresa: il 1,5% per ricavi fino a 10 milioni di euro, lo 0,6% per la parte eccedente fino a 50 milioni e lo 0,4% per la parte eccedente 50 milioni di euro. In merito al valore di 50 euro, nel caso di un omaggio composto da più beni come una cesta natalizia, il valore va riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al singolo bene che lo compone. Per i professionisti la disciplina è diversa: l’art. 54, comma 5, del TUIR considera il costo dei beni omaggio come spese di rappresentanza, deducibili fino al limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. A differenza delle imprese, per i professionisti non rileva il valore unitario del singolo bene.
A partire dal periodo d’imposta 2025 è entrata in vigore una novità significativa: le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23 del D.Lgs. 241/97, quali carte di credito, debito, prepagate, assegni circolari e bancari. Il pagamento in contanti degli omaggi, ove rientranti nelle spese di rappresentanza, potrebbe quindi non consentire la deduzione dal reddito d’impresa a partire dall’anno d’imposta 2025.
Gli omaggi destinati ai dipendenti seguono regole diverse. Il costo di acquisto dei beni in omaggio ai dipendenti è sempre deducibile dal reddito d’impresa quale spesa per prestazione di lavoro e non è soggetto ai limiti di deducibilità previsti per le spese di rappresentanza. Sul fronte dei dipendenti beneficiari, gli omaggi ricevuti non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente fino alle soglie fissate dalla legge, che per il 2024 sono pari a 1.000 euro per i dipendenti senza figli a carico e a 2.000 euro per quelli con figli a carico.
Esempio Fattura per Omaggio Senza Rivalsa Iva
Esempio 1 – Fattura Omaggio al Cliente senza Rivalsa IVA
La fattura viene emessa al cliente con imponibile stornato e IVA non addebitata. Il totale a pagare è € 0,00. L’IVA resta a carico del cedente, che dovrà versarla tramite autofattura TD27 (vedi Esempio 2).
Cedente / Prestatore:
Rossi Elettronica S.r.l.
Via dell’Industria 15 – 12100 Cuneo (CN)
C.F. e P.IVA: 03456789012 – REA CN-234567
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.
Cessionario / Committente:
Bianchi Distribuzione S.r.l.
Corso Torino 80 – 10100 Torino (TO)
C.F. e P.IVA: 09876543210
| Fattura n. 45/2026 | Data: 03/04/2026 |
| Tipo documento: TD01 – Fattura | |
| Descrizione | Q.tà | Prezzo unit. | IVA | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| Tablet modello XTab Pro 10″ Cod. art. TAB-PRO-10 | 2 | 150,00 | 22% | 300,00 |
| Storno omaggio – Cessione gratuita art. 2 D.P.R. 633/72 senza obbligo di rivalsa ai sensi dell’art. 18, co. 3, D.P.R. 633/72 | N2.2 | – 300,00 | ||
| Riepilogo IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aliquota | Imponibile | IVA | Natura | Rif. normativo |
| 22% | 300,00 | 66,00 | – | – |
| N2.2 | – 300,00 | 0,00 | Non soggetto | Art. 2 e art. 18 co. 3 D.P.R. 633/72 |
| Totale imponibile | 0,00 |
| Totale IVA | 66,00 |
| Storno IVA (non addebitata al cliente) | – 66,00 |
| TOTALE DOCUMENTO (a pagare) | € 0,00 |
Cessione gratuita ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 4, del D.P.R. 633/72 senza obbligo di rivalsa IVA ai sensi dell’art. 18, co. 3, del D.P.R. 633/72.
IVA a carico del cedente – il cessionario non è tenuto ad alcun pagamento.
DDT n. 78 del 02/04/2026 – Causale trasporto: omaggio.
Esempio 2 – Autofattura TD27 per Omaggi senza Rivalsa
L’autofattura TD27 viene emessa dal cedente a se stesso per assolvere l’IVA sugli omaggi. Cedente e Cessionario coincidono. Il documento viene registrato solo nel registro IVA vendite.
AUTOFATTURA – Cedente e Cessionario coincidono
Cedente / Prestatore: Rossi Elettronica S.r.l. Via dell’Industria 15 – 12100 Cuneo (CN) C.F. e P.IVA: 03456789012 | Cessionario / Committente: Rossi Elettronica S.r.l. Via dell’Industria 15 – 12100 Cuneo (CN) C.F. e P.IVA: 03456789012 |
| Autofattura n. AF-03/2026 | Data: 03/04/2026 |
| Tipo documento: TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa | |
| Descrizione | Q.tà | Valore unit. | IVA | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| Autofattura per omaggi ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 4, del D.P.R. 633/72 Tablet modello XTab Pro 10″ (n. 2 pz.) – ceduti a Bianchi Distribuzione S.r.l. Rif. DDT n. 78 del 02/04/2026 – Rif. Fattura n. 45/2026 | 2 | 150,00 | 22% | 300,00 |
| Riepilogo IVA | ||
|---|---|---|
| Aliquota | Imponibile | IVA |
| 22% | 300,00 | 66,00 |
| Totale imponibile | 300,00 |
| Totale IVA | 66,00 |
| TOTALE DOCUMENTO | € 366,00 |
Autofattura per omaggi ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 4, del D.P.R. 633/72.
Cessione gratuita senza rivalsa IVA ai sensi dell’art. 18, co. 3, del D.P.R. 633/72.
Documento da annotare esclusivamente nel registro IVA vendite.
IVA da versare entro il 16 del mese successivo (cod. tributo 6004 – aprile).
⚠ Note importanti – Omaggi senza rivalsa IVA
Quando si applica? Quando un’impresa cede gratuitamente beni che rientrano nella propria attività (produzione o commercio) e decide di non addebitare l’IVA al cliente. Il cliente non paga nulla, nemmeno l’IVA.
Diciture obbligatorie in fattura:
"Cessione gratuita art. 2, co. 2, n. 4, D.P.R. 633/72 senza obbligo di rivalsa ai sensi dell'art. 18, co. 3, D.P.R. 633/72"
Due documenti necessari:
- Fattura al cliente (TD01): con imponibile stornato e IVA non addebitata → totale a pagare = € 0,00. Il cliente la annota nel registro acquisti.
- Autofattura a se stessi (TD27): cedente e cessionario coincidono. Si registra solo nel registro vendite. L’IVA esposta va versata all’Erario.
Fattura elettronica (SdI):
- La fattura al cliente usa il codice TD01 (o TD24 se differita) con natura N2.2 per la riga di storno.
- L’autofattura usa il codice TD27. Cedente e Cessionario devono avere la stessa P.IVA (errore 00472 se diversi).
Alternativa – Con rivalsa IVA: Se si sceglie di addebitare l’IVA al cliente, si emette una sola fattura TD01 con la dicitura “con obbligo di rivalsa”. L’imponibile viene stornato e il cliente paga solo l’IVA. In questo caso non serve l’autofattura TD27.
Beni NON oggetto dell’attività: Se il valore unitario del bene (IVA inclusa) non supera € 50, l’operazione è fuori campo IVA e non richiede fattura. Oltre € 50 si applica la stessa disciplina dei beni oggetto dell’attività.
Questo è un esempio generico a scopo illustrativo. Si consiglia di verificare gli importi, le diciture e gli adempimenti con il proprio commercialista.
Fac Simile Fattura per Omaggio Senza Rivalsa Iva
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile fattura omaggio senza rivalsa Iva.