La Fattura

Tutto Quello che Bisogna Sapere sulla Fattura

Fattura Vendita Auto Usata – Esempio e Fac Simile

In questa guida spieghiamo come funziona la fattura vendita auto usata e proponiamo un fac simile da scaricare.

Fattura Vendita Auto Usata

La vendita di un’autovettura usata da parte di un soggetto passivo IVA rappresenta una delle operazioni fiscali più complesse della pratica quotidiana, poiché il trattamento da applicare in fattura dipende interamente dal regime di detrazione con cui l’imposta è stata gestita al momento dell’acquisto originario del veicolo. Si tratta di un principio di simmetria che attraversa tutta la disciplina IVA dei veicoli stradali a motore e che il legislatore ha costruito nel tempo attraverso una stratificazione normativa particolarmente articolata, il cui perno resta l’art. 19-bis1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972. Questa disposizione stabilisce che l’IVA relativa all’acquisto di veicoli stradali a motore è ammessa in detrazione nella misura del 40% quando tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La regola del 40% è oggi la casistica più frequente per imprese e professionisti che utilizzano l’auto in modo promiscuo, ma non è l’unica situazione possibile e il quadro si complica ulteriormente se si considerano le variazioni normative che si sono succedute negli anni, dal regime di totale indetraibilità vigente prima del 2001 fino alla percentuale attuale introdotta con la Legge 244/2007 in attuazione della decisione del Consiglio europeo del 18 giugno 2007.

Il primo scenario, quello più lineare, riguarda la cessione di un veicolo per il quale l’IVA è stata interamente detratta all’atto dell’acquisto. Questa fattispecie si presenta tipicamente quando il veicolo costituisce oggetto dell’attività propria dell’impresa, come accade per i concessionari, gli autosaloni e le società di noleggio, oppure quando il mezzo è stato utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività, come nel caso degli agenti e dei rappresentanti di commercio. In queste ipotesi la cessione è un’operazione interamente imponibile: il venditore emette fattura esponendo il corrispettivo come base imponibile e applicando l’IVA ordinaria del 22% sull’intero importo, esattamente come farebbe per la vendita di qualsiasi altro bene strumentale. La fattura segue le regole ordinarie dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972 e non presenta particolarità rispetto a una normale cessione di beni.

Lo scenario più diffuso nella pratica è però quello in cui l’IVA è stata detratta solo parzialmente, nella misura del 40%, perché il veicolo era destinato a un uso promiscuo. In questo caso entra in gioco l’art. 13, comma 5, del D.P.R. 633/1972, il quale prevede che la base imponibile della cessione sia determinata moltiplicando il corrispettivo pattuito per la percentuale di detrazione effettivamente operata all’acquisto. Se un professionista ha detratto il 40% dell’IVA al momento dell’acquisto e successivamente rivende l’auto per un prezzo concordato di 10.000 euro, la base imponibile ai fini IVA sarà pari a 4.000 euro (il 40% del corrispettivo), sulla quale si applicherà l’aliquota del 22%. I restanti 6.000 euro saranno esposti in fattura come importo escluso dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dello stesso art. 13 del D.P.R. 633/1972. Questo meccanismo riflette la logica per cui la parte del veicolo non utilizzata per l’attività d’impresa, e sulla quale l’IVA non è stata detratta, non deve essere nuovamente assoggettata a imposta al momento della vendita.

Un regime del tutto diverso è quello del margine, disciplinato dagli artt. 36 e seguenti del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85. Questo regime speciale si applica quando il veicolo usato è stato acquistato da un soggetto che non ha potuto trasferire l’IVA al compratore, come avviene per gli acquisti da privati consumatori, da soggetti in regime forfettario o dei contribuenti minimi, da soggetti che non hanno detratto l’IVA per indetraibilità oggettiva, oppure da altri rivenditori che hanno a loro volta applicato il regime del margine. La ratio della norma è evitare fenomeni di doppia imposizione su beni che, dopo essere usciti dal circuito commerciale con l’IVA già assolta e non recuperata, vengono reimmessi nel mercato. Nel regime del margine l’IVA non viene esposta separatamente in fattura, ma resta incorporata nel corrispettivo. L’imposta viene calcolata scorporando l’aliquota ordinaria dalla differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del veicolo, ossia dal margine realizzato dal rivenditore. La fattura deve riportare la dicitura che si tratta di operazione soggetta al regime del margine ai sensi dell’art. 36 e seguenti del D.L. 41/1995 e non deve in alcun caso evidenziare separatamente l’importo dell’IVA. Il metodo di calcolo del margine può essere analitico, applicato singolarmente a ciascuna cessione, oppure globale, calcolato per masse di operazioni nell’ambito di ciascun periodo di liquidazione. Il metodo globale è quello tipicamente utilizzato dai rivenditori professionali di auto usate ed è previsto dall’art. 36, comma 6, del medesimo decreto.

Esiste poi l’ipotesi in cui il veicolo è stato acquistato senza alcun diritto alla detrazione dell’IVA, ad esempio perché il venditore originario era un soggetto che svolgeva esclusivamente operazioni esenti o perché l’acquisto proveniva da un altro soggetto passivo che aveva ceduto il veicolo in regime di esenzione. In tal caso la successiva rivendita è a sua volta esente da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 27-quinquies), del D.P.R. 633/1972, che disciplina le cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale dell’imposta. La fattura indicherà il corrispettivo come importo esente e dovrà riportare il riferimento normativo. Quando l’importo della fattura supera 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro, che nel caso della fatturazione elettronica viene assolta in via telematica.

Oltre agli aspetti fiscali, la vendita di un’auto usata da parte di un venditore professionista comporta obblighi rilevanti anche sul piano della tutela del consumatore. Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), agli artt. 128 e seguenti, prevede che il venditore professionista sia tenuto a garantire la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. La garanzia legale di conformità si applica a tutti i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e copre i difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene. Per le auto usate le parti possono concordare una riduzione della durata della garanzia a un periodo non inferiore a un anno, ma non è mai possibile escluderla o limitarla ulteriormente, poiché si tratta di un diritto irrinunciabile del consumatore. Il venditore è responsabile anche per i difetti non immediatamente visibili al momento della consegna, e per quelli che si manifestano nei primi sei mesi si presume, salvo prova contraria, che fossero già esistenti alla data della consegna. Queste tutele non si applicano invece alle vendite tra privati, che restano regolate dalle norme del codice civile sulla garanzia per i vizi della cosa venduta, con le clausole di esclusione consentite dall’art. 1490 e seguenti.

Per quanto riguarda gli elementi formali della fattura, occorre ricordare che la fattura di vendita di un veicolo usato deve sempre contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, una descrizione dettagliata del bene comprensiva di marca, modello, targa, numero di telaio (VIN), data di prima immatricolazione e chilometri percorsi. La fattura deve essere emessa in formato elettronico e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. La corretta indicazione del regime IVA applicato è essenziale non solo per la regolarità del documento, ma anche per consentire all’acquirente, qualora sia a sua volta un soggetto passivo IVA, di determinare il trattamento fiscale da applicare in caso di successiva rivendita del veicolo. Un errore nell’individuazione del regime comporta rischi di contestazione sia per il venditore sia per l’acquirente, con possibili sanzioni amministrative che possono arrivare dal 90% al 180% dell’imposta non correttamente documentata.

Esempio Fattura Vendita Auto Usata

Nome Ditta / Concessionaria / Autosalone

Via …………………….. n. ….., CAP ……… Città (Prov.)
Tel. ……………………..  |  Email: ……………………..
Codice Fiscale: ……………………..
Partita IVA: ……………………..
Codice SDI: ……………………..  |  PEC: ……………………..
REA: ……………………..  |  Iscrizione Registro Imprese: ……………………..

Spett.le

Sig. / Ditta ……………………..
Via …………………….. n. ….., CAP ……… Città (Prov.)
Codice Fiscale: ……………………..
Partita IVA (se soggetto IVA): ……………………..

FATTURA N°………. / 20….Data:…./…./20….

Dati del veicolo

Marca e Modello:……………………..Versione / Allestimento:……………………..
Targa:……………………..N° Telaio (VIN):……………………..
Anno immatricolazione:……………………..Data 1ª immatricolazione:…./…./……..
Cilindrata (cc):……………………..Alimentazione:……………………..
Potenza (kW / CV):………. / ……….Classe emissioni:……………………..
Km percorsi:……………………..Colore:……………………..

Oggetto: Vendita autoveicolo usato come sopra identificato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (“visto e piaciuto”).

OPZIONE A: Regime ordinario IVA (IVA interamente detratta all’acquisto)

DescrizioneImporto (€)
Cessione autoveicolo usato: [Marca] [Modello], Tg. [……], Telaio [………]……….
Imponibile€ ……….
IVA 22%€ ……….
TOTALE FATTURA€ ……….

OPZIONE B: IVA parzialmente detratta all’acquisto (40%)

Art. 13, comma 5, D.P.R. 633/1972: la base imponibile è pari al 40% del corrispettivo pattuito.

DescrizioneImporto (€)
Cessione autoveicolo usato: [Marca] [Modello], Tg. [……], Telaio [………]
Corrispettivo soggetto a IVA (40% di € ……….)€ ……….
Corrispettivo escluso da IVA ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 633/1972 (60% di € ……….)€ ……….
Imponibile IVA (40%)€ ……….
IVA 22%€ ……….
Importo escluso IVA€ ……….
TOTALE FATTURA€ ……….

OPZIONE C: Regime del margine (D.L. 41/1995, art. 36 e seguenti)

Per autoveicoli usati acquistati da privati, soggetti in regime forfettario, soggetti esenti o da chi ha applicato a sua volta il regime del margine.

DescrizioneImporto (€)
Cessione autoveicolo usato: [Marca] [Modello], Tg. [……], Telaio [………]
Operazione soggetta al regime del margine di cui all’art. 36 e seguenti del D.L. 23/02/1995, n. 41, convertito dalla Legge 22/03/1995, n. 85, e successive modificazioni e integrazioni.
€ ……….
TOTALE FATTURA€ ……….

Nota: nel regime del margine l’IVA non viene esposta separatamente in fattura.

OPZIONE D: Esente IVA (IVA non detratta all’acquisto)

Art. 10, primo comma, n. 27-quinquies), D.P.R. 633/1972: cessione di beni acquistati senza diritto alla detrazione IVA.

DescrizioneImporto (€)
Cessione autoveicolo usato: [Marca] [Modello], Tg. [……], Telaio [………]
Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 27-quinquies), D.P.R. 633/1972
€ ……….
TOTALE FATTURA€ ……….

Nota: se l’importo supera € 77,47, è dovuta l’imposta di bollo di € 2,00.

Condizioni di pagamento

Mezzo di pagamento: ……………………..(Bonifico Bancario / Assegno circolare / Finanziamento)
IBAN: ……………………..
Intestato a: ……………………..
Banca: ……………………..
Scadenza pagamento: ……………………..

Dichiarazioni e clausole

Il venditore dichiara che il veicolo è di sua legittima proprietà, libero da vincoli, gravami, ipoteche e privilegi, e che non è oggetto di fermo amministrativo o sequestro.

Il veicolo viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (“visto e piaciuto”), con Km ………. risultanti al contachilometri alla data della vendita.

Garanzia legale di conformità: ☐ Applicabile (vendita B2C)    ☐ Non applicabile (vendita B2B)

Documentazione consegnata: Carta di circolazione / Certificato di proprietà (CDP) / Chiavi n° ………. / Libretto di manutenzione / Altro: ……………………..

Guida rapida alla scelta del regime IVA (cancellare questo riquadro nella fattura definitiva)

Opzione A (IVA ordinaria 22%): se all’acquisto l’IVA è stata interamente detratta (es. veicolo strumentale, agenti di commercio, autosaloni con acquisto da soggetto IVA ordinario).

Opzione B (IVA su base imponibile ridotta): se all’acquisto l’IVA è stata detratta solo parzialmente (tipicamente 40% per uso promiscuo, art. 19-bis1 lett. c) D.P.R. 633/1972).

Opzione C (Regime del margine): se il veicolo è stato acquistato da un privato, da un soggetto forfettario, da chi non ha detratto l’IVA o da chi ha già applicato il margine.

Opzione D (Esente IVA): se all’acquisto l’IVA non è stata detratta per indetraibilità oggettiva o soggettiva (es. acquisto da soggetto esente, art. 10 n. 27-quinquies).

Il Venditore

Firma e timbro

L’Acquirente (per ricevuta)

Firma

Fac Simile Fattura per Vendita Auto Usata

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile fattura vendita auto usata.

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