La fattura è un documento contabile che va emesso all’atto della cessione di un bene o della prestazione di un servizio. Essa è disciplinata dal D.P.R. n.633/1972, che indica i dati che vanno annotati su di essa e i soggetti passivi che sono tenuti ad emetterla.
La fattura di acquisto va annotata nel registro IVA degli acquisti. Contrariamente alle fatture emesse per la cessione di beni o prestazioni di servizi, la sua registrazione non è obbligatoria, ma risulta indispensabile per portare la relativa IVA in detrazione. Come sappiamo, infatti, l’IVA versata per l’acquisto di beni e servizi costituisce un credito verso l’Erario, mentre l’IVA incassata sulla cessione di beni o la prestazione di servizi costituisce un debito verso l’Erario. I crediti IVA possono essere detratti dai debiti IVA del periodo, sempre che le relative fatture siano state registrate.
Il contribuente deve annotare nel registro IVA acquisti tutte le fatture ricevute, comprese le autofatture, e le bollette doganali, in relazione agli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Visto che, come abbiamo appena spiegato, la registrazione di queste fatture non è obbligatoria, ma risulta necessaria per detrarre l’IVA versata sugli acquisti, non si ha obbligo e convenienza sul piano fiscale ad annotare operazioni di acquisto escluse dal campo di applicazione dell’IVA o per le quali l’IVA risulta indetraibile.
Per ogni fattura di acquisto, bisogna inserire questi dati essenziali
-La data della fattura o della bolletta doganale.
-Il numero progressivo attribuitole.
-La ditta, la denominazione o la ragione sociale del cedente o prestatore del servizio per i casi di società o ente, altrimenti nome e cognome. Per le bollette doganali si dovranno riportare la dogana d’ingresso e gli estremi della bolletta.
-L’ammontare imponibile dell’operazione di acquisto.
-L’ammontare della relativa imposta sul valore aggiunto, distinta per aliquota.
-Per le operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad imposta bisogna indicare il titolo normativo che giustifica la non imponibilità o l’esenzione. Importante anche che risultino la data di registrazione e il totale della fattura.
Se la fattura relativa all’acquisto di un bene o alla prestazione di un servizio non è stata ricevuta in tempo, l’acquirente o il committente dovrà redigerne una per provvedere alla regolarizzazione, l’autofattura, con l’attenzione di versare all’Erario l’IVA dovuta. Nei casi casi di autoconsumo, ovvero di destinazione di beni o servizi al consumo personale dell’imprenditore per attività al di fuori dell’esercizio d’impresa, così come nel caso di cessioni gratuite, l’autofattura deve essere emessa dallo stesso cedente o prestatore in un unico esemplare.
Per potere esercitare il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti dall’IVA a debito sulle vendite, bisogna registrare la fattura d’acquisto dopo che essa è stata ovviamente ricevuta, ma prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale. Quanto ai versamenti infrannuali, essi sono generalmente mensili, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono avvenute le transazioni, ma per le attività che nell’anno solare precedente non hanno superato i limiti di 400.000 euro di fatturato nel caso di prestazione di servizi, oppure di 700.000 euro nei casi di cessione di beni, il contribuente ha facoltà di richiedere versamenti trimestrali, con scadenza entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre in cui sono avvenute le transazioni. In questo secondo caso, tuttavia, i saldi a debito vengono gravati dell’1%, a titolo di interesse verso l’Erario per la dilazione temporale concessa. Per questa ragione, molti contribuenti, pur avendone facoltà, decidono di non avvalersi del diritto ai versamenti trimestrali. Quanto alle attività miste, cessioni di beni e prestazioni di servizi, si fa riferimento al tetto di fatturato riferito all’attività prevalente.
Stando al D.P.R. n.633/1972, all’art.19 comma 1, il diritto alla detrazione dell’IVA relativamente all’acquisto di beni e servizi o alle importazioni sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile ed esercitabile al più tardi entro i termini previsti per la dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Per esempio, la detrazione dell’IVA relativa a una fattura di acquisto emessa e ricevuta nel mese di marzo del 2018 può essere esercitata entro il settembre 2020, ovvero entro il termine di scadenza della dichiarazione annuale ai fini IVA del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto stesso, vale a dire il 2018.
Si consideri che in precedenza il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale in cui veniva esercitata la detrazione.
A differenza che in passato, la registrazione delle fatture di acquisto può avvenire in modalità informatica. La legge lo consente e le imprese ovviamente ormai utilizzano tali strumenti per la contabilità, a patto che le soluzioni gestionali adottate garantiscano il soddisfacimento di tutti i requisiti normativi previsti per la corretta tenuta della contabilità e che consentano all’Amministrazione finanziaria un puntuale controllo.