In questa pagina proponiamo un modello di fattura accompagnatoria da scaricare e spieghiamo come deve essere compilato il documento.
La fattura accompagnatoria è un documento a metà tra fattura e DDT, Documento di Trasporto.
Regole Fatturazione
La legge non offre in modo diretto una definizione di fattura accompagnatoria, l’aspetto che viene direttamente trattato è quello relativo alle regole di fatturazione, attraverso l’art. 21 comma 4 lett. a) del D.P.R. 633/1972. Le regole generali della fatturazione prevedono che, salvo deroghe, la fattura debba essere emessa entro la mezzanotte dello stesso giorno in cui l’operazione viene effettuata, e si parla quindi di fattura immediata. Il momento dell’emissione può essere diverso, a seconda che si tratti di cessione di beni o prestazioni di servizi. Se parliamo di beni immobili, è rilevante la data della stipulazione del contratto, mentre per la cessione di beni mobili, il momento rilevante diventa quello della consegna o spedizione. Per quanto riguarda la prestazione di servizi, l’emissione si ha all’atto del pagamento del corrispettivo. Dunque, una volta che siamo in grado di capire quale sia il momento in cui scatta l’imposizione ai fini IVA, possiamo anche affermare che si ha l’obbligo per il cedente di emettere la fattura. Si definisce immediata, quindi, la fattura che viene emessa entro la mezzanotte dello stesso giorno in cui viene effettuata l’operazione, la fattura deve essere emessa o consegnata al cliente, anche tramite sistemi elettronici, entro lo stesso giorno in cui viene effettuata la vendita del bene o la prestazione del servizio.
La fattura differita, invece, si ha quando il legislatore consente al cedente di emetterla entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l’operazione. In particolare, per le cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o da altro documento attestante le generalità delle parti tra le quali avvengono le operazioni di compravendita, può essere emessa una sola fattura per tutte le operazioni relative allo stesso mese solare e intrattenute verso lo stesso cliente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui tali cessioni vengono effettuate. Pertanto, se spedisco più volte nel mese di maggio diverse partite di merce allo stesso cliente, posso evitare di emettere una fattura per ogni spedizione, emettendone una sola riepilogativa entro il 15 giugno.
Dal 2012, il legislatore ha apportato un grosso cambiamento nel mondo delle partite IVA, consentendo all’imprenditore o lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell’IVA all’atto della riscossione del pagamento da parte del cliente, venendo così incontro alle esigenze del mondo delle imprese e del lavoro autonomo, che specie negli anni di crisi si era visto costretto a versare al Fisco imposte per pagamenti non ancora riscossi e che in non pochi casi non sarebbero stati mai del tutto incassati. Possono avvalersi di questo beneficio coloro che operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente abbiano maturato un volume d’affari inferiore ai due milioni di euro o, nel caso di nuove attività, se prevedono di realizzare ricavi non superiori a questo importo nell’anno, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi sul territorio italiano e nei confronti di cessionari o committenti, che a loro volta agiscono nell’esercizio di arti, professioni o un’impresa.
Concludiamo le premesse ricordando che l’IVA va liquidata mensilmente entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di emissione della fattura, oppure trimestralmente, entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo al trimestre in cui è stata emessa la fattura, ma solo se i contribuenti decidono di avvalersi di questa seconda opzione, che è soggetta a limitazioni, sulla base dei ricavi maturati nell’anno precedente e a seconda che si tratti di attività di cessione di beni, di prestazione di servizi o mista. I versamenti trimestrali sono soggetti a una maggiorazione dell’1%, a titolo di corrispettivo per lo Stato.
Emissione della Fattura Accompagnatoria
Fatte queste premesse, passiamo a parlare della fattura accompagnatoria, che, come abbiamo anticipato, presenta caratteristiche miste, in quanto contiene sia elementi di un Documento di Trasporto che di una fattura immediata. Essa viene emessa quando si ha una cessione di beni da trasferire al cliente, ma non può essere utilizzata anche per una prestazione di servizi, per la quale è obbligatoria l’emissione di una fattura immediata o differita.
La fattura accompagnatoria deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa IVA con distinzione delle cessioni per aliquota, come per una consueta fattura. In qualità, poi, di DDT, contiene anche elementi relativi al trasporto, ovvero il numero progressivo del documento, la data di consegna o di spedizione, l’indicazione delle generalità dei soggetti tra i quali avviene l’operazione, cedente e cessionario, la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni.
Fattura Accompagnatoria e Fattura Immediata
Da quanto detto, si può capire che a differenza della fattura accompagnatoria, quella immediata non ha la funzione di accompagnare i beni ceduti, i quali non possono essere venduti senza documento.
La fattura immediata viene quindi emessa quando la merce deve essere necessariamente accompagnata da un documento ufficiale come un Documento di Trasporto.
La fattura immediata può essere emessa anche quando non sussiste un obbligo di accompagnamento della merce con un documento, come per i trasporti di tabacchi, fiammiferi, prodotti sottoposti alle accise, prodotti sottoposti alle imposte di consumo, prodotti sottoposti al regime di vigilanza fiscale in materia di oli minerali, bevande alcooliche, vino, birra, profumi alcoolici e similari.
Come Compilare una Fattura Accompagnatoria
Adesso, andiamo più nei dettagli sui modi di compilazione di una fattura accompagnatoria. Per iniziare, sono requisiti obbligatori quelli della fattura immediata e del Documento di Trasporto. La fattura accompagnatoria deve essere emessa in tre copie, una rimane all’impresa, una va consegnata al vettore e un’altra ancora va consegnata al cliente. Essa deve essere firmata dal cliente, in quanto la firma è obbligatoria nel DDT. Va firmata anche dal trasportatore e le firme costituiscono prova dell’avvenuta consegna della merce.
La copia firmata dal cliente va spedita al venditore, anche in formato elettronico per ragioni di economicità, praticità e rapidità. Nel concreto, sarà il vettore, quasi sempre ormai dotato di un dispositivo elettronico, a fare firmare la fattura accompagnatoria al cliente e ad occuparsi successivamente di inviarla via mail al cedente.
Ai fini fiscali, anche la fattura accompagnatoria deve essere conservata per 5 anni, mentre ai fini civilistici vanno conservate per 10 anni le relative scritture contabili. Pertanto, consigliamo per ragioni di prudenza di conservare anche le fatture per 10 anni.
Per quanto abbiamo appena scritto, la fattura accompagnatoria ha valore fiscale e dovrà contenere le seguenti informazioni imprescindibili, il riferimento dell’azienda cedente e quello del cliente, data e numerazione progressiva, prezzo unitario ed eventuali sconti praticati, totale imponibile ai fini IVA, eventuali competenze e contributi di legge, importo IVA in base all’aliquota da applicare alle singole categorie di beni ceduti, Importo totale.
Il fac simile di fattura accompagnatoria Excel che proponiamo in questa pagina è molto semplice e può essere utilizzato come esempio modificando inserendo i dati richiesti.