In questa pagina proponiamo un modello di nota di debito da scaricare e spieghiamo come deve essere compilato il documento.
In Italia, quando si realizza la cessione di un bene o la prestazione di un servizio, il venditore è tenuto ad emettere la fattura, un documento utile anche ai fini fiscali e che in esso riporta tutte le informazioni necessarie a contraddistinguere la transazione. Vanno inseriti
-Gli estremi identificativi del venditore, nome e cognome, se persone fisica, denominazione o ragione sociale, nel caso di persona giuridica, codice fiscale, partita IVA e indirizzo.
-Gli estremi del soggetto cessionario o acquirente.
-La qualità della merce venduta o del servizio prestato.
-La quantità oggetto di transazione.
-Prezzi unitari.
-Importo complessivo sul quale applicare l’aliquota IVA. A questo proposito, i beni o servizi devono essere raggruppati sulla base dell’aliquota da applicare. Infine, va segnalato l’importo al lordo dell’imposta e che l’acquirente dovrà pagare.
Può accadere che nell’ottemperare tutta questa serie di obblighi, il venditore commetta qualche errore. Se ha riportato in fattura un importo imponibile inferiore a quello corretto, indipendentemente da quale che sia la ragione dell’errore, esso è tenuto ad emettere una nota di debito, così definita perché implica l’aumento dell’imponibile fiscale sul quale saranno versate le imposte.
Vediamo cosa accade se la variazione viene emessa oltre i termini previsti per la liquidazione periodica e relativi alla fattura compilata erroneamente. Il contribuente ha la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, un istituto che gli consente sostanzialmente di evitare le salate sanzioni altrimenti applicate, a patto di autodenunciare il minore o ritardato pagamento delle imposte ed effettuare il relativo versamento. Il ravvedimento operoso non si applica nei casi di emissione di note di credito, richieste per correggere errori di fatture compilate riportando un imponibile superiore a quello corretto. In questo caso, infatti, non vi è un’imposta evasa o pagata in ritardo.
Tornando alla nota di debito, se il contribuente vuole minimizzare le sanzioni con il ravvedimento operoso, dovrà provvedere a pagare il prima possibile, dato che l’istituto si fonda sostanzialmente sul principio del prima paghi, più bassa sarà la sanzione. Saranno dovuti anche gli interessi di mora, ma che negli ultimi anni sono stati praticamente azzerati. Essi decorrono dal giorno successivo alla data ultima prevista per il pagamento dell’imposta, quella legata alla fattura erroneamente emessa.
A differenza delle note di credito, le note di debito vanno emesse obbligatoriamente, perché qui si tratta di evidenziare un maggiore imponibile dovuto. Esse vanno inserite nel registro delle fatture emesse e non hanno una numerazione specifica, altra differenza con le note di credito, e riportano come denominazione fattura.
Le note di debito sono nella sostanza un’integrazione della fattura ed è bene che vengano emesse in una data più vicina possibile rispetto al termine massimo previsto per il pagamento dell’IVA periodica e relativa all’imponibile indicato in fattura. Anzi, sarebbe ancora meglio che l’errore fosse riparato entro tale termine, evitando di incorrere in sanzioni. Ciò implica la necessità per i contribuenti mensili di tenere in considerazione la data del sedicesimo giorno del mese successivo a quello di emissione della fattura, mentre i contribuenti trimestrali devono avere come riferimento il sedicesimo giorno del secondo mese successivo al trimestre.
Pertanto, se sono un contribuente mensile e devo correggere in aumento un imponibile riportato in una fattura emessa il 23 marzo, dovrò cercare di emettere la nota a debito entro il 16 aprile, in modo da versare entro questa data l’IVA esatta, altrimenti dovrò fare ricorso al ravvedimento operoso, che per quanto comporti l’applicazione di una sanzione minima, aumenta l’esborso monetario nei confronti del Fisco. Superato il termine ultimo per la liquidazione periodica, ci si potrà avvalere del ravvedimento operoso anche il giorno successivo. Si consideri che la sanzione è inizialmente pari allo 0,2% dell’importo versato in ritardo per ogni giorno di ritardo. Ciò vale solo per i primi 14 giorni, mentre dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo giorno di ritardo si pagherà una sanzione fissa del 3%. In buona sostanza, se pago la maggiore IVA al quattordicesimo di ritardo, dovrò versare una sanzione del 2,8%, 0,2% x 14, oltre agli interessi di mora. Per questi ultimi bisogna verificare di anno in anno le percentuali fissate dal Ministero dell’Economia, ma parliamo di pochi decimali negli ultimi tempi, insignificanti ai fini dell’onere.
Attenzione alla distinzione tra nota di debito e riconoscimento del debito. Queso consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia a carattere negoziale. In pratica, un soggetto riconosce unilateralmente un debito nei confronti di un altro soggetto. Non si tratta della nascita un’obbligazione, ma del riconoscimento di una già esistente e l’art. 1988 del Codice Civile stabilisce che colui a favore del quale è rilasciato, viene dispensato dall’onere di provare il rapporto fondamentale.
Come abbiamo visto, nulla di tutto ciò ha a che fare con la nota di debito, che non è un’ammissione di un’obbligazione a proprio carico, quanto la correzione in aumento dell’importo imponibile riportato in una precedente fattura e quale che ne sia l’errore all’origine.
Il fac simile di nota di debito presente in questa pagina può essere scaricato e utilizzato come esempio, modificando i dati presenti.