L’art.2934 del Codice Civile stabilisce che Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, aggiungendo che Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
La prescrizione si applica anche nel caso delle fatture emesse dai fornitori e per le quali sono decorsi i termini per fare valere il diritto, senza che il creditore lo abbia esercitato. L’istituto della prescrizione va distinto da quello della decadenza, che si ha quando si perde la possibilità di esercitare un diritto a causa del mancato esercizio entro il periodo perentoriamente fissato dalla legge.
Vediamo quali sono i termini previsti per le fatture. Iniziamo da quelle commerciali, che si prescrivono generalmente dopo 5 anni, con l’eccezione dei casi in cui si manifestano eventi capaci di interrompere la prescrizione. Le parti, se hanno stipulato un contratto scritto, potranno pattuire anche la corresponsione eventuale degli interessi legali. Se le parti sono imprese, questi sono sostituiti dagli interessi di mora, mentre nel caso in cui parliamo di un’impresa e di un privato, in assenza di una pattuizione scritta, si applicheranno gli interessi legali. Se la fattura viene emessa da un commerciante verso un consumatore finale, in relazione alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, il termine di prescrizione è fissato in un anno.
Vediamo come interrompere la prescrizione. Risulta essere sufficiente dare origine a un atto interruttivo, ossia l’invio di una lettera raccomandata al debitore, con la quale lo si sollecita al pagamento della fattura commerciale. Nel caso della parcella di un professionista, stando all’art.2956 c.c., la prescrizione avviene in 3 anni, in relazione al diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Il termine decorre dalla data di prestazione del servizio. Per i patrocinatori legale, gli avvocati e i procuratori, invece, il termine di prescrizione decorre dalla data dell’accordo conciliativo, dalla sentenza passata in giudicato o dalla revoca del mandato al professionista. In relazione a prestazioni non ultimate, invece, il termine per la prescrizione decorre dalla data dell’ultima prestazione effettuata.
Prima di proseguire, soffermiamoci sulla fattura. Essa è un documento contabile e amministrativo, che un’impresa emette all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi. Di fatto, essa genera un credito in capo a chi la emette e un debito in capo a chi la riceve. In essa vanno indicati tutti i dati obbligatori. L’importo fatturato va indicato sia al netto che al lordo dell’IVA. Questa è l’imposta sul valore aggiunto, che sarà sostanzialmente a carico di chi vende, mentre chi acquista la tratterà sul piano fiscale come un credito.
Insomma, la fattura comporta oneri quasi immediati per chi la emette, che ha tutta la necessità di riscuotere quanto prima il pagamento, anche perché nel frattempo risulta avere venduto beni e prestato servizi, sostenendo costi per la loro produzione. Ecco, quindi, che si rivela essenziale non fare scattare la prescrizione dei termini sopra indicati per esercitare il diritto. Diventa indispensabile interromperli con il sollecito di pagamento. Vi abbiamo accennato all’invio di una lettera raccomandata, ma è possibile anche la modalità elettronica, ovvero la posta elettronica certificata. A questo proposito, chiariamo che imprese e professionisti sono tenuti a dotarsi di un indirizzo PEC. Nel caso in cui non si conoscesse l’indirizzo di posta elettronica certificato della società a cui inviare il sollecito, basta conoscere il numero di partita IVA e andare sul sito Inipec.gov.it del Governo italiano, accedendo ai pubblici registri per risalirvi.
Risulta essere sconsigliato, invece, utilizzare l’ordinaria posta elettronica o il fax, in quanto non costituiscono mezzi probatori certi, anche perché tecnicamente non assicurano la consegna della comunicazione e la prova dell’avvenuta ricezione. Quanto al contenuto, bisogna sempre indicare con esattezza l’importo richiesto, la causale di detto pagamento e i dati della fattura a cui fa riferimento. In genere, si è soliti scegliere vie bonarie, amichevoli in fase di primo sollecito, magari limitandosi a una telefonata o una mail. Se l’esito si rivela inconcludente, si passa all’avvertimento delle conseguenze nel caso di mancato adempimento dell’obbligazione e in terza istanza, se ancora il pagamento non avviene o il sollecito è stato ignorato dal debitore, si può anche puntare sull’invio di una comunicazione formale da parte dell’avvocato, prima di adire le vie legali a tutti gli effetti.