In questa guida spieghiamo come e quando si applica la marca da bollo su fattura.
Le fatture sono documenti contabili che il venditore di un bene o l’erogatore di un servizio deve emettere all’atto della cessione del bene o della prestazione del servizio. La fattura deve riportare il prezzo del bene o servizio ceduto, comprensivo dell’IVA applicata, distintamente per ciascuna categoria merceologica oggetto della cessione.
Tuttavia, non tutte le fatture devono essere emesse con l’addebito dell’IVA. Per quelle che non lo prevedono, bisogna applicare le marche da bollo, in base ai seguenti criteri.
-Sulle fatture emesse con importi superiori a 77,47 euro, la marca da bollo va applicata sia che il documento sia in formato cartaceo che elettronico.
-Sulle fatture con importi inferiori a 77,47 euro, la marca da bollo non va mai applicata.
-Se le fatture riportano cessioni con importi soggetti e non soggetti all’imposizione IVA, la marca da bollo è dovuta solamente se gli importi non soggetti ad IVA risultano essere superiori a 77,47 euro.
In ogni caso, la marca da bollo da apporre sulla fattura è di 2,00 euro.
In realtà, quanto abbiamo appena esposto è la disciplina generale, ma esistono diversi casi particolari. Sono, per iniziare, sempre esenti dalla marca da bollo i seguenti tipi di documenti.
-Fatture, note di credito e debito e documenti simili che si riferiscono a operazioni soggette a imposizione IVA.
-Fatture relative a operazioni non imponibili ai fini IVA per l’esportazione di merci e cessioni intracomunitarie.
-Fatture soggette al reverse charge e cessioni di rottami.
Sono, invece, soggette all’apposizione della marca da bollo fatture di importo superiore a 77,47 euro che riguardano le seguenti operazioni.
-Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo o oggettivo.
-Operazioni escluse dalla base imponibile ai fini IVA.
-Operazioni esenti da IVA.
-Operazioni non imponibili ai fini IVA, in quanto assimilate alle esportazioni, servizi internazionali, scambi internazionali e cessioni a esportatori abituali
-Operazioni effettuate da soggetti passivi, che godono del nuovo regime dei minimi e del regime forfetario.
La marca da bollo sulla fattura deve essere apposta dal debitore, come emerge dall’art.1199 c.c., Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
In caso di mancato pagamento e relative sanzioni amministrative, però, le parti sono obbligate in solido, ovvero sia chi ha emesso la fattura che chi l’ha ricevuta. Se nella fattura manca la marca da bollo, chi la riceve è esente da responsabilità, a patto che la presenti entro i successivi 15 giorni all’Agenzia delle Entrate e provveda a pagare la relativa imposta. In questo caso, la sanzione amministrativa colpisce solo la parte che avrebbe dovuto apporre la marca da bollo.
La marca da bollo deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie, invece, corre l’obbligo di apporre la dicitura imposta di bollo assolta sull’originale. Se il costo della marca da bollo rientra tra quelli a carico del cliente, esso deve essere segnalato sulla fattura tra le operazioni non imponibili. Qualora il costo sia sostenuto dal fornitore, l’importo corrispondente non deve essere indicato in fattura.
Quando si omette il pagamento e l’apposizione della marca da bollo telematica sulla fattura o quando essa viene apposta con data posteriore a quella della fattura medesima, si viene colpiti da sanzione amministrativa per ogni singola fattura emessa irregolarmente e per un importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa. Se considerabile accessoria rispetto al costo principale, la marca da bollo è deducibile ai fini IRPEF. A seconda che l’assolvimento avvenga per via cartacea o telematica, la marca da bollo deve essere acquistata dal tabaccaio o versata tramite il modello F24 rispettivamente. I contribuenti che assolvono il pagamento in maniera virtuale sono tenuti a versare la marca da bollo in via cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo all’imposta.
Per concludere, vediamo procedura deve essere utilizzata per l’applicazione della marca da bollo. I passi sono i seguenti, applicare la marca da bollo da 2,00 euro sulla fattura, farne una copia da conservare per la propria contabilità e conservare e registrare in contabilità anche la ricevuta di acquisto dei valori bollati ai quali fanno riferimento le marche da bollo applicate. Può capitare che l’impresa esibisca in sede di controllo tutte le marche da bollo da 2,00 euro apposte sulle fatture emesse, ma che le copie originali inviate al cliente siano prive. Tale procedura è da considerarsi scorretta, perché la normativa IVA prescrive esplicitamente che il soggetto che emette la fattura è anche tenuto a conservare una copia dell’originale.